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Art. 9 - Regole suppletive

1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell’articolo 8, è competente il giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione.

2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell’imputato.

3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall’articolo 335.

Rassegna giurisprudenziale

Regole suppletive (art. 9)

Nell’ipotesi di reati connessi, per la determinazione della competenza per territorio, ove non sia possibile individuare il luogo di consumazione del reato più grave, non è consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite dall’art. 9 - che sia per la collocazione che per il contenuto letterale si riferisce a procedimenti con reato singolo - ma si deve aver riguardo al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave tra quelli residui (Sez. 1, 35221/2018).

La competenza per territorio prevista dall’art. 18, comma 1, D.Lgs. 74/2000 per i reati tributari per i quali non sia noto il luogo della relativa consumazione si determina con riferimento al «luogo dell’accertamento», da individuarsi nella sede dell’ufficio giudiziario in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (Sez. 1, 28383/2018).

Al fine della determinazione della competenza territoriale per un reato associativo, occorre far riferimento al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, a meno che non ci si trovi in presenza di una organizzazione costituita da plurimi e autonomi gruppi operanti su territorio nazionale ed estero (nella specie, Italia e Svizzera), i cui accordi per il perseguimento dei fini associativi e le cui attività criminose si realizzano senza solidi e chiari collegamenti operativi, nel qual caso, in assenza di elementi fattuali seriamente significativi per l’identificazione del luogo di programmazione e ideazione dell’attività riferibile al sodalizio criminoso, si deve fare necessario riferimento alle regole suppletive dettate dall’art. 9 (Sez. 2, 51105/2016).

In mancanza di elementi certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, occorre far riferimento al luogo nel quale si esteriorizza l’associazione attraverso l’esecuzione dei delitti programmati, in tal modo manifestandosi e realizzandosi, secondo un criterio di effettività, l’operativa della società criminosa (Sez. 6, 11633/2018).

Nell’ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni “on line”, in cui il pagamento da parte della parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, il reato si consuma nel luogo ove l’agente consegue l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa; qualora, invece, non sia determinabile il luogo di riscossione, si applicano - per la determinazione della competenza territoriale - le regole suppletive previste dall’art. 9 (Sez. 2, 54948/2017).

In senso contrario: in tema di truffa contrattuale, allorquando il profitto sia conseguito attraverso lo strumento di pagamento dell’accredito su carta di pagamento ricaricabile   in particolare, su carta postepay   il tempo e il luogo di consumazione del reato sono da identificarsi con quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla succitata carta (Sez. 1, 48247/2017).

La decisione del Supremo Collegio in materia di competenza per territorio, pur adottata nella fase delle indagini preliminari e più specificatamente in fase cautelare, resta ferma per tutte le fasi successive del giudizio, fatto salvo il caso della sopravvenienza di fatti nuovi che inducano a riesaminare la determinazione della competenza (Sez. 4, 41994/2017).

Ai fini della determinazione della competenza territoriale per il delitto di ricettazione, qualora non possa determinarsi il luogo in cui è stato commesso il reato, che deve essere individuato in quello in cui il bene sia stato ricevuto, devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all art. 9, fermo restando, però, che non può farsi ricorso a quella prevista nel primo comma della disposizione menzionata per individuare nel luogo in cui l’agente è stato sorpreso nel possesso del bene medesimo quello in cui è avvenuta parte dell’ azione criminosa (Sez. 2, 25435/2017).

La diffamazione è reato di evento, sicché si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa ovvero, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul web, nel momento in cui il collegamento viene attivato.

Ovviamente non è sempre possibile l’individuazione del secondo soggetto che legge l’articolo diffamatorio (così integrando il requisito della comunicazione con due o più persone), giacché non è sufficiente la connessione al sito Internet che ospita il blog, dovendosi verificare un fatto puramente soggettivo e cioè l’effettiva percezione della comunicazione offensiva. Ne consegue che, procedendo a cascata, viene in esame il primo dei momenti di collegamento suppletivi, sopra richiamato.

Quindi, se è individuabile il luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione (l’ultima individuabile), è in quel luogo che si determina la competenza territoriale per il giudizio. Solo nel caso ciò non sia possibile, la competenza per territorio va determinata in forza del criterio del luogo di domicilio dell’imputato, in applicazione della ulteriore regola suppletiva stabilita dall’art. 9, comma 2 (Sez. 5. 28739/2017).

La diffamazione commessa mediante spedizione di una missiva ovvero di uno scritto si consuma nel luogo in cui è avvenuta la comunicazione a più persone di fatti idonei a ledere l’altrui reputazione, a nulla rilevando l’originario diverso indirizzo al quale la lettera è stata spedita, né il luogo di conoscenza del suo contenuto da parte della persona offesa (Sez. 1, 38354/2017).