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Art. 81- Esclusione di ufficio della parte civile

1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l’esclusione di ufficio, con ordinanza.

2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare.

Rassegna giurisprudenziale

Esclusione di ufficio della parte civile (art. 81)

Ai sensi dell’art. 81 la parte civile può essere esclusa con ordinanza solo prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ma, giacché il termine ivi previsto non preclude alcuna delle possibili pronunce sull’azione civile, l’inammissibilità della domanda, proposta dalla stessa parte, può essere dichiarata anche con la sentenza che definisce il giudizio e ciò in quanto la stabilità decisoria dell’ordinanza dibattimentale, che ammette la parte civile, deve ritenersi in ogni caso provvisoria, “allo stato degli atti”, idonea perciò a giustificare una limitata preclusione endoprocessuale, la cui ratio è esclusivamente quella di garantire, in base ad intuitive esigenze di economia processuale, l’ordinato e progressivo svolgimento del giudizio in presenza di una parte eventuale, senza l’instaurazione di fasi incidentali produttive di stasi nel processo penale. È viceversa consentito, con la sentenza di merito, il controllo da parte del giudice dei presupposti di legittimità formale e sostanziale per l’esercizio dell’azione civile nel processo penale - sia la legitimatio ad causam, sia la legitimatio ad processum, sia l’osservanza delle formalità e dei termini prescritti dalla legge a pena d’inammissibilità - e per il conseguente riconoscimento del “diritto” della parte civile al risarcimento del danno (Sez. 2, 2446/2021).

In nessun caso, una volta che sia esercitata l’azione civile nel processo penale, la parte civile ritualmente costituita nel processo penale- e non esclusa per le ragioni di cui agli artt. 80 e 81, da cui resta fuori l’ipotesi della concomitante azione civile, in sede civile, regolata dall’art. 75 - può essere estromessa, mentre compete alla stessa l’eventuale esercizio della facoltà di revoca della sua costituzione, che non preclude l’esercizio dell’azione penale in sede civile (Sez. 4, 39142/2018).

L’ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, salva l’ipotesi in cui la stessa sia affetta da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall’intero ordinamento processuale (Sez.4, 21298/2015).

Ai sensi dell’art. 81 la parte civile può essere esclusa con ordinanza solo prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ma, giacché il termine ivi previsto non preclude alcuna delle possibili pronunce sull’azione civile, l’inammissibilità della domanda proposta dalla stessa parte può essere dichiarata anche con la sentenza che definisce il giudizio e ciò in quanto la stabilità decisoria dell’ordinanza dibattimentale che ammette la parte civile deve ritenersi in ogni caso provvisoria, allo stato degli atti, idonea perciò a giustificare una limitata preclusione endoprocessuale, la cui ratio è esclusivamente quella di garantire, in base ad intuitive esigenze di economia processuale, l’ordinato e progressivo svolgimento del giudizio in presenza di una parte eventuale, senza l’instaurazione di fasi incidentali produttive di stasi nel processo penale.

È viceversa consentito, con la sentenza di merito, il controllo da parte del giudice dei presupposti di legittimità formale e sostanziale per l’esercizio dell’azione civile nel processo penale – sia la legitimatio ad causam, sia la legitimatio ad processum, sia l’osservanza delle formalità e dei termini prescritti dalla legge a pena d’inammissibilità – e per il conseguente riconoscimento del “diritto” della parte civile al risarcimento del danno.

Né in tal modo l’esclusione posticipata della parte civile può ritenersi ne pregiudichi i relativi diritti, atteso che alcuna statuizione viene assunta dal giudice sul merito della sua pretesa risarcitoria e la stessa conserva intatta la facoltà di coltivare quest’ultima dinanzi al giudice civile, come stabilito dall’art. 88 (Sez. 5, 44247/2013).